giovedì 29 gennaio 2009

Relazione del Professore Umberto Allegretti sull'Articolo 53 della Costituzione in relazione agli articoli 2 e 3

Significati di capacità e di contributivaSignificati di capacità e di contributiva

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CIRCOLO DI STUDIO SULLA COSTITUZIONE

CONIUGARE GLI ARTT. 2 E 3 E SEGUENTE CON L’ART. 53”

RELATORI: PROF.re UMBERTO ALLEGRETTI / PROF.ssa. CORSI CECILIA

PARLIAMO DEI PRINCIPI ED I VALORI DEI NOSTRI COSTITUENTI CON I QUALI VENNE FORMULATO ED APPROVATO L’ART. 53 NELLA GIORNATA

DEL 23 MAGGIO 1947

DAL VERBALE DELL’ASSEMBLEA COSTITUENTE

On.le SCOCA: relatore, ( Vice Ministro delle finanze del 1°Governo DE GASPERI )

“il nostro sistema tributario è informato al criterio della proporzionalità, se poi consideriamo che più dei tributi diretti rendono i tributi indiretti e questi attuano una progressione a rovescio, in quanto, essendo stabiliti prevalentemente sui consumi gravano maggiormente sulle classi meno abbienti, si vede come in effetti la distribuzione del carico tributario avvenga non già in senso progressivo e neppure proporzionale, ma in senso regressivo che per una Costituzione come la nostra che vuole essere di equità sociale, fiscale e di solidarietà rappresenta una grave ingiustizia a danno delle classi più povere, questa ingiustizia deve essere eliminata in sede di accertamento del reddito globale personale, ciò significa che l’onere tributario complessivo gravante su ciascuno risulti informato al criterio della progressività”.“Se esaminiamo la nostra legislatura, accanto alle normali leggi di imposta ci sono eccezioni, troppe differenze di trattamento tra classi di cittadini ed altri classi, tra varie categorie di contribuenti, lesive del principio di uguaglianza e di solidarietà sociali presenti in questa prima parte di Costituzione. Queste gravi mende della nostra legislazione vanno eliminate con una radicale riforma tributaria”.

1° COMMA ART. 53 (CAPACITA’ CONTRIBUTIVA)

ARTICOLO AGGIUNTIVO DEGLI ON.li:

Castelli, Vanoni, Marazza,Vicentini, Martinelli, Arcaini , Cavalli, Mannironi, Avanzini, Firrao, Cremaschi, Franceschini, Ferreri, Sampietro, Balduzzi, Bertola.“Tutti quanti partecipano alla vita economica, sociale o politica dello Stato sono tenuti al pagamento dei tributi in RAPPORTO ALLA LORO EFFETTIVA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA, salvo le esenzioni e le prerogative previste dalle leggi.

N.B. LA FINANZIARIA 2008 PREVEDE CHE PER I REDDITI INDIPENDENTI FINO A 30.000 EURO CI SARA’ UN PRELIEVO FORFETARIO IRPEF/IRAP/IVA DEL 20%

VIOLANDO COSI’ L’ART. 3 E L’ART. 53 (TANTO PER LA LEGALITA’COSTITUZIONALE)

ON. LE SALVATORE SCOCA ( RELATORE)

“Il mio articolo aggiuntivo originario accennava espressamente alla necessità che a tutti i cittadini venga assicurata la disponibilità del reddito minimo necessario alla esistenza; ed anche su questo credo che ci sia la concorde adesione di tutte le parti di questa Assemblea. Non si può negare che il cittadino, prima di essere chiamato a corrispondere una quota parte della sua RICCHEZZA allo Stato, per la soddisfazione dei bisogni pubblici, deve soddisfare i bisogni elementari di vita suoi propri e di coloro ai quali, per obbligo morale e giuridico, deve provvedere. Da ciò discende la necessità della esclusione dei redditi minimi dalla imposizione; minimi che lo Stato ha interesse a tenere sufficientemente elevati, per consentire il miglioramento delle condizioni di vita delle classi meno abbienti, che contribuisce al miglioramento morale e fisico delle stesse e in definitiva anche all’aumento della loro capacità produttiva. Da ciò discende pure che debbono essere tenuti in opportuna considerazione i CARICHI DI FAMIGLIA DEL CONTRIBUENTE. Sono, questi, ASPETTI caratteristici di quella CAPACITÀ CONTRIBUTIVA, che la formulazione CONCORDATA dell’articolo aggiuntivo, PONE A BASE DELL’IMPOSIZIONE.

Possiamo mantenere le imposte dirette reali (E SI DEBBONO MANTENERE ALMENO COME NECESSARIA BASE DI ACCERTAMENTO DELL’IMPOSTA PERSONALE


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CHE COLPISCE IL REDDITO COMPLESSIVO DEL CITTADINO) purchè si attui una riduzione notevolissima delle aliquote, e si DETERMININO GLI IMPONIBILI NELLA CONSISTENZA EFFETTIVA”.


N.B. L’ATTUALE SISTEMA TRIBUTARIO ACCERTA LA CAPACITA’CONTRIBUTIVA NON NELLA CONSISTENZA EFFETTIVA PER I REDDITI INDIPENDENTI E NELLA CONSISTENZA EFFETTIVA PER I REDDITI FISSI. VIOLANDO L’ART. 3 E L’ART. 53 DELLA COSTITUZIONE

MEUCCIO RUINI, Pres della commissione dei 75:

Accettiamo il criterio della CAPACITÀ CONTRIBUTIVA CHE L’ON. le CASTELLI HA PROPOSTO. Lo statuto Albertino parla di averi, la nostra Costituzione accoglie la formula, tecnicamente preferibile, di “capacità contributiva”(On.le Lelio Basso). Tale formula contiene già in germe l’idea delle limitazioni e delle esenzioni per il fatto che colui il quale dovrebbe contribuire non ha capacità contributiva, idea a cui ha dato risalto l’ON: SCOCA. La proposta dell’ ON. SCOCA è larga e ingegnosa, e comincia appunto contemplando le esenzioni per lasciare ai cittadini un minimo necessario al soddisfacimento delle esigenze inderogabili della vita. Ma vi sono anche altre esenzioni ( ad esempio quelle pei primi anni nella costruzione di case) che possono essere suggerite da altri criteri, nell’interesse stesso di accumulare materia imponibile.

2° COMMA ART. 53 DELLA COSTITUZIONE

PROGRESSIVITA’ DEL SISTEMA TRIBUTARIO NEL SUO COMPLESSO

SALVATORE SCOCA

La regola della progressività deve essere effettivamente operante; e perciò nella primitiva formulazione dell’articolo aggiuntivo da me proposto avevo detto che il concorso di tutti alle spese pubbliche deve avvenire in modo che l’onere tributario complessivo gravante su ciascuno risulti informato al criterio della progressività. Ciò significa che la progressione applicata ai tributi sul reddito globale o sul patrimonio dev’essere tale da correggere le iniquità derivanti dagli altri tributi, SPECIALMENTE QUELLI SUI CONSUMI.

Intanto ho accettato la più sintetica nuova formulazione del capoverso dell’emendamento concordato: <> in quanto gli attribuisco la stessa portata e lo stesso contenuto.

Naturalmente, con questa enunciazione non vogliamo dire, ne lo potremmo, che tutte indistintamente le imposte debbono essere progressive, perché ben sappiamo come ciò sarebbe impossibile o scientificamente errato; perché ben sappiamo che la progressione non si addice alle imposte dirette reali e può trovare solo inadeguata e indiretta applicazione nelle imposte sui consumi e nelle imposte indirette in generale. Resta tuttavia fermo che il sistema tributario nel complesso deve essere informato al criterio della progressività, nel modo concreto che ho chiarito. Io penso che l’Assemblea sia di accordo con ciò perché le Assemblee politiche non si lascino deviare, dalle preoccupazioni scientifiche o pseudo scientifiche degli studiosi, su questo argomento. Da un punto di vista scientifico (se di scientifico c’è qualcosa nella materia finanziaria, o nella scienza delle finanze) si può dimostrare, come è stato dimostrato, che, pur partendo dallo stesso principio, è possibile giungere sia alla regola della proporzionalità (ALDO MORO n.d.r.) che a quella della progressività.

Ma lasciandoci guidare da un sano realismo, non si può negare che una Costituzione la quale, come la nostra, si informa a principi di


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democrazia e di solidarietà sociale, debba dare la preferenza al principio della progressività.

N.B. L’ATTUALE LEGISLAZIONE NON OSSERVA IL PRECETTO DEL 2° COMMA INERENTE LA PROGRESSIVITÀ DEL SISTEMA TRIBUTARIO NEL SUO COMPLESSO, ( IRPEF, IVA ED ALTRE TASSE DIRETTE).

MEUCCIO RUINI, Pres. commissione dei 75

La nostra commissione non ha creduto necessario determinare nella Carta concetti che sono già acquisiti e molto ovvi. Ma ora sono state fatte varie proposte di norme: la Commissione non ha nessuna difficoltà a prenderle in considerazione.

V’è in primo luogo quella dell’On.le Meda, ed egli ha pienamente acceduto al nostro punto di vista, che non tutti i tributi diretti possono essere applicati con il metodo della progressività. D’altra parte, se ai singoli tributi non si addice il metodo della progressività, si può e si deve tener presente complessivamente tale criterio. La proposizione dell’On.Meda, non esatta se si riferisce alle sole imposte dirette diventa ammissibile se si riferisce al sistema tributario nel suo complesso. L’On.le Scoca nella sua alta competenza ha voluto richiamare il criterio della progressività; ma ha tenuto conto che non si può applicare, come abbiamo visto, a TUTTI I SINGOLI TRIBUTI; ed è ricorso alla formula che L’ONERE COMPLESSIVO DEI TRIBUTI CHE GRAVANO SU OGNI CITTADINO SIA PROGRESSIVO. Criterio esatto: ed in sostanza equivalente all’altro, su cui proponenti e Commissione si sono accordati, CHE IL COMPLESSO DEL SISTEMA TRIBUTARIO SIA INFORMATO A PROGRESSIVITÀ. In complesso la disposizione che ora vi leggerò, che è stata concordata con i tre proponenti sotto gli auspici della commissione è questa:“ tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”. E’ una espressione di stile Costituzionale,una disposizione democratica, e non crea difficoltà pratiche per le assemblee politiche di applicazione e nessuna dubbiezza.

N.B. LA FORMULA “ L’ONERE COMPLESSIVO DEI TRIBUTI CHE GRAVANO SU OGNI SINGOLO CITTADINO SIA PROGRESSIVO” NON VIENE RISPETTATA DALL’ATTUALE LEGISLATURA IN QUANTO NON VIENE RICHIESTA LA SOMMA DI TUTTI I SINGOLI TRIBUTI CHE PAGHIAMO GIORNALMENTE, PER RENDERLI PROGRESSIVI IN BASE AL REDDITO EFFETTIVO, IN SEDE DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI GLOBALI PERSONALI.

ANCORA L’ON.LE SCOCA

ALLEGGERENDO LA PRESSIONE DELLE IMPOSTE PROPORZIONALI, CHE COLPISCONO LE VARIE SPECIE DI REDDITI, AVREMO MARGINE PER COLPIRE UNITARIAMENTE E PROGRESSIVAMENTE IL REDDITO GLOBALE PERSONALE.

GAETANO STAMMATI

In preparazione della futura legge delega 825 per la riforma tributaria Gaetano Stammati in “rapporti sociali ed economici”edito da UIL nel 1968 sosteneva:

“la scelta del reddito effettivo come oggetto dell’imposizione risponde al desiderio di evitare salti di imposta od eccessi di imposizione”. questa scelta si collega al metodo di accertamento, per cui dovendosi procedere all’identificazione del reddito effettivo si rende necessario sostituire al procedimento sintetico ed induttivo (adottato con larghezza, per il passato, dall’amministrazione finanziaria e, purtroppo, non ancora abbandonato dalla prassi degli uffici) il procedimento analitico deduttivo sistematico, ripudiando (come si legge nella relazione ministeriale del 1951 del Vanoni) <quel largo empirismo dominante> allora (ed oggi) nella nostra prassi fiscale.

N.B. Questi principi Costituzionali furono recepiti dalla legge delega 825/71(Luigi Preti Costituente) ma disattesi dalla legge 600 (Visentini) e da quelle seguenti (TUIR legge 917/86).

Al termine della discussione, constatato l’inosservanza dei principi Costituzionali inerenti agli artt. 3 e 53, il Prof.re UMBERTO ALLEGRETTI cita l’art. 137 della COSTITUZIONE per il giudizio di illegittimità Costituzionale delle leggi.